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Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e relative alle soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esso stabilite. I contingenti numerici relativi a ciascuno degli istituti elencati nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
Testo in vigore dal 26 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
