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Nell'applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto-bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante, e alle qualifiche equiparate, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli.

Testo in vigore dal 26 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;208~art2 · fonte del testo