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Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di eta' o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, puo' essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, sempreche' non superi i 70 anni di eta'.

Testo in vigore dal 26 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;208~art4 · fonte del testo