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All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con le somme che l'articolo 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966.

Testo in vigore dal 26 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;208~art5 · fonte del testo