Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909. Sono anche dichiarate di pubblica utilita', le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi. Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art1 · fonte su Normattiva