All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure ove se ne ravvisi l'opportunita', concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni. Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvedera' secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art2 · fonte su Normattiva