[1]Le variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente non daranno luogo a ripartizione di attivita' e passivita' patrimoniali fra i Comuni interessati.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1937 - Anno XV

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo vigente dal 15 febbraio 1937

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urn:nir:stato:legge:1937-01-18;75~art2 · fonte del testo