[1]Le variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente non daranno luogo a ripartizione di attivita' e passivita' patrimoniali fra i Comuni interessati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1937 - Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo vigente dal 15 febbraio 1937
