Art. 1
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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di un miliardo, alla costruzione di nuovi edifici ed ai lavori di riassetto, sistemazione ed ampliamento della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale, nonche' alla costruzione di alloggi; da dare in uso, a titolo oneroso, per il periodo di servizio prestato sul posto, al personale con famiglia destinato alla scuola stessa. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700 milioni nell'anno finanziario 1969 e di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1970.
Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
