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Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 16 giugno 2002

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art13 · fonte su Normattiva