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Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorita' locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 2002, N. 104)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 2002, N. 104)).

Testo in vigore dal 16 giugno 2002 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art13 · fonte su Normattiva