Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunita' italiana.

Testo vigente dal 7 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art16 · fonte su Normattiva