Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di la categoria, i consolati di la categoria, i vice consolati di la categoria e le agenzie consolari di la categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ((...)) ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunita' in cui non esistono gli uffici consolari di la categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

Testo vigente dal 12 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art29 · fonte su Normattiva