[1]delle funzioni consolari

[2]1. Le funzioni consolari sono esercitate dagli Uffici Consolari. Esse possono anche essere esercitate dalla missione diplomatica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica dello Stato d'invio. 3. I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata. 4. Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi:

  • a)alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;
  • b)alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.

[3]5. I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attivita' svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, le immunita' ed i privilegi continuano a sussistere senza limiti di durata.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art36 · fonte su Normattiva