Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →

Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

  • a)certificato di stato di famiglia;
  • b)certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art7 · fonte su Normattiva