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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili, dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mosconi - Martelli.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

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