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La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo, alle province dell'Abruzzo e al Molise.
Testo in vigore dal 19 giugno 1950 al 22 dicembre 2008
