Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualita' costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene pero' posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art38 · fonte su Normattiva