Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualita' costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene pero' posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
