Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1970

    Questione inammissibile
    4 marzo 1970

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 secondo comma, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), promosso dal Pretore di Stradella con ordinanza emessa il 28 maggio 1968, è inammissibile per assoluta indeterminatezza del suo contenuto, non risultando enunciati, nell'ordinanza di rimessione, i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto.

    Art. 1 Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;572~art1 · fonte su Normattiva