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Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

  • a)3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
  • b)1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento. Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento. Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonche' il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche. Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti comuni sono ridotte a meta'.

Testo in vigore dal 12 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;84~art1 · fonte del testo