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Il contributo straordinario dovuto per tutti i periodi di paga compresi nei mesi anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge deve essere versato in rate uguali entro il 10 luglio 1954, unitamente al contributo da pagare alle normali scadenze.

Testo in vigore dal 12 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;84~art2 · fonte del testo