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Per quanto non sia diversamente stabilito con la presente legge, valgono le disposizioni contenute nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 12 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
