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Le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, si applicano anche ai primi pretori che furono, precedentemente alla predetta legge, collocati nel ruolo dei consiglieri di Corte d'appello per aver partecipato con esito favorevole a concorsi o scrutini.
Testo in vigore dal 18 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
