Il ruolo dei primi pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianita' nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianita' nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Testo vigente dal 14 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art9 · fonte del testo