Art. 4
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Nel primo anno dell'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilita' dei redditi iscritti a ruolo. L'intendente di finanza ha la facolta' di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.
Testo in vigore dal 12 marzo 1960 al 16 dicembre 2010
