Nell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 834, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1977 ai fini economici".
Testo vigente dal 23 aprile 1981
