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Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o piu' figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sara' concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

Testo in vigore dal 25 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1082~art1 · fonte del testo