Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o piu' figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, e' concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 25 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1082~art2 · fonte del testo