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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]I benefici fiscali, di cui alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1839, previsti per i contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre l933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1940-XIX e fino al 31 dicembre 1941-XX.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 14 marzo 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - CALLETTI - LISSIA

[13]Visto:

[14](ai sensi del R.decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[15]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 9 aprile 1941 al 5 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-14;193~art1 · fonte del testo