Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949. Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1115~art1 · fonte del testo