Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177. In favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;635~art1 · fonte del testo