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Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute - a decorrere dall'anno 1964 - per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzera' tali somme per il perseguimento delle sue finalita' e in maggior misura per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico. Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli, prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che ne facciano domanda.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
