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Le somme versate e quelle che andranno a maturare ai sensi dell'art. 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti intitolata: "Cassa di colonizzazione per l'Agro romano avente gestione autonoma" sono devolute alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1339~artunico · fonte del testo