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E' autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 quale nuovo apporto statale al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e di lire 900 milioni nell'esercizio finanziario 1954-1955.

Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-06-05;380~art1 · fonte del testo