Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina
Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008
