Art. 8
[1]L'informazione
[2]La Regione riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei. La Regione da' relazione periodica della sua attivita', organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunita' locali, secondo le norme e le modalita' dello Statuto e del Regolamento. Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunita' regionale di esprimere le proprie esigenze.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
