[1]L'informazione

[2]La Regione riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei. La Regione da' relazione periodica della sua attivita', organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunita' locali, secondo le norme e le modalita' dello Statuto e del Regolamento. Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunita' regionale di esprimere le proprie esigenze.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art8 · fonte su Normattiva