[1]Partecipazione

[2]La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attivita' dei pubblici poteri quale elemento qualificante dello sviluppo democratico. La Regione, ai fini del concreto esercizio della partecipazione e agli effetti delle proprie autonome decisioni su questioni e atti di rilevante interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunita', promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali, di organizzazioni sindacali e di altri organismi della societa' civile, anche attraverso l'organizzazione di assemblee e conferenze territoriali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art8 · fonte su Normattiva