La Regione riconosce nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e di tutti i cittadini marchigiani il fondamento della partecipazione popolare per la determinazione della politica regionale. La Regione nei limiti e con le modalita' previsti dai regolamenti:

  • 1)consulta Comuni e Province sulle principali questioni;
  • 2)comunica preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e ad altre formazioni sociali perche' siano espressi pareri e proposte;
  • 3)attua forme d'intesa con gli enti locali sulle questioni che concernono materie di loro competenza e riguardano, gli interessi delle rispettive comunita';
  • 4)consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e altre formazioni economiche e sociali;
  • 5)promuove indagini e conferenze su specifici problemi;
  • 6)consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della societa' marchigiana e ai sindacati dei lavoratori la piena disponibilita' dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione;
  • 7)favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attivita' politica, legislativa e amministrativa regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art32 · fonte su Normattiva