1. La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna e del riequilibrio dell'ambiente naturale, disciplina la caccia e la pesca.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art25 · fonte su Normattiva