1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale dell'Umbria. 2. Favorisce il potenziamento dell'impresa e delle attivita' turistiche e l'ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi, al fine della piena fruizione dell'ambiente storico, artistico e naturale dell'Umbria. 3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attivita' agrituristiche.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art24 · fonte su Normattiva