Approvazione
Art. 27
1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalita' per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
