Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali.

Testo vigente dal 5 luglio 2004

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 45/2011

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e dell'art. 1 della legge…

    Art. 122 cost. · Art. 1 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione · Art. 5 Disposizioni · Art. 2 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art1 · fonte su Normattiva