Art. 28
1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. 2. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
