1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. 2. I Consiglieri regionali che non partecipano alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art30 · fonte su Normattiva