Art. 30
1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. 2. I Consiglieri regionali che non partecipano alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
