Art. 31
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto altresi' di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato. 2. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali. 3. I Consiglieri regionali possono richiedere ed ottenere la visione degli atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenerne la riservatezza.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
