Art. 38
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. 2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari, secondo le norme del Regolamento interno. 3. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale ed esercita ogni altro compito attribuito dalla legge e dal Regolamento interno. 4. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio ed esercita le funzioni inerenti l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio stesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento. 5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
