Art. 21
Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875
Il presidente: 1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza; 2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti; 3° propone al Ministro per le corporazioni la istituzione delle Commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del Consiglio generale; 4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri Ministri interessati.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti