Art. 45
1. Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
