1. Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza. 2. L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari e dura in carica per il tempo corrispondente alla meta' della legislatura. 3. Alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. 4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. 5. Per la elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art10 · fonte su Normattiva