Approvazione
Art. 48
1. Il Consiglio regionale puo' istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
1. Il Consiglio regionale puo' istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art48 · fonte su Normattiva