Articolo VI Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la Commissione puo' istituire sotto-commissioni secondo la specie, il gruppo di specie o il settore geografico. In tal caso, ogni sotto- commissione:

  • a)deve mantenersi informata riguardo alla situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e raccogliere informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti;
  • b)puo' proporre alla Commissione raccomandazioni sulla base di studi scientifici in vista di misure congiunte da adottare dalle Parti contraenti;
  • c)puo' raccomandare alla Commissione studi ed indagini miranti a fornire informazioni sulla specie, il gruppo di specie o il settore geografico di sua competenza nonche' sul coordinamento dei programmi d'indagine da effettuare da parte delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artvi · fonte su Normattiva