Articolo VI Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la Commissione puo' istituire sotto-commissioni secondo la specie, il gruppo di specie o il settore geografico. In tal caso, ogni sotto- commissione:
- a)deve mantenersi informata riguardo alla situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e raccogliere informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti;
- b)puo' proporre alla Commissione raccomandazioni sulla base di studi scientifici in vista di misure congiunte da adottare dalle Parti contraenti;
- c)puo' raccomandare alla Commissione studi ed indagini miranti a fornire informazioni sulla specie, il gruppo di specie o il settore geografico di sua competenza nonche' sul coordinamento dei programmi d'indagine da effettuare da parte delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
